Per le Aziende

Lo Studio Legale Gaafar si occupa di diritto penale societario e fornisce, in collaborazione con società di consulenza tecnica, il servizio di redazione, aggiornamento e supervisione di modelli organizzativi e di creazione di appositi organismi di vigilanza, come previsto dal D.lgs n. 231/01.

L'ordinamento penale italiano, in tempi recenti, si è rivolto anche all'ambito societario ove operano le persone giuridiche.

Infatti, nel tempo il legislatore ha cercato di emanare norme penali che sanzionassero quelle condotte delittuose definite come reati societari.

Essi sono contemplati nell’elenco di quei reati-presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale-amministrativa dell’ente societario medesimo.
Un aspetto peculiare – anche se formale – che va segnalato è che la previsione di questi reati non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel corpus del diritto privato, ovvero il codice civile.
Si tratta di una scelta – in effetti singolare – che si spiega con il fatto che le società sono disciplinate nei loro aspetti peculiari nel codice civile.
I reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant’è che la competenza a giudicare è demandata al tribunale in composizione collegiale.
Un primo gruppo di reati è quello delle false comunicazioni sociali, consistenti nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omissioni di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e tali da indurre in errore i destinatari quando gli agenti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) agiscono con lo scopo di ingannare soci o pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Vi è poi un gruppo di reati che possono essere commessi dai soli amministratori:
• l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci;
• l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
• le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
• le riduzioni di capitale sociale o le fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Commettono il reato di infedeltà patrimoniale gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un conflitto di interessi con quello della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono (o concorrono nel deliberare) atti di disposizione di beni sociali, così cagionando volutamente un danno patrimoniale alla società.
Influire sull’assemblea dei soci – al fine di ottenerne la maggioranza – mediante atti simulati o fraudolenti che abbiano lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto costituisce reato di illecita influenza sull’assemblea.
Costituisce una fattispecie di reato di pericolo l’aggiotaggio che consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero tale da incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico dei risparmiatori.

Per tutti questi reati (che sono stati necessariamente solo accennati) è prevista – in caso di condanna o di patteggiamento – la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la confisca “per equivalente” di una somma di denaro o di altri beni.
Ulteriore “sanzione” che consegue alla sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio, consiste nella comunicazione – a cura della cancelleria dell’Autorità che ha emesso la sentenza di condanna – all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale i condannati appartengono.

Su tale scia il legislatore ha, pertanto, emanato il Decreto Legislativo n. 231 del 18 giugno 2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ance prive di personalità giuridica”).

Con tale norma è stato introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità delle persone giuridiche nel processo penale: le società, gli enti e le associazioni anche se prive di personalità giuridica, potranno essere direttamente chiamate a rispondere delle condotte antigiuridiche commesse nell'interesse e per conto delle medesime dai loro dipendenti e, di conseguenza, condannate al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie e non solo.

Nel tempo, inoltre, il Legislatore ha ampliato l'arco dei cosiddetti delitti presupposto che rendono applicabile tale decreto anche nel caso in cui vengano commessi non solo i reati societari, strictu senso come sopra evidenziato, ma anche reati tributari, delitti relativi alla frode in commercio ecc.

Onde evitare che le conseguenze di tali delitti possano influire sull’assetto sociale, il Legislatore ha previsto che la Società (o l’ente) possa dotarsi di specifici modelli di organizzazione e di un organismo di vigilanza.